IL TEMPORARY FRAMEWORK. Non è la prima volta che la Commissione UE risponde alle sfide poste dal Coronavirus con misure temporanee ed eccezionali, volte ad allentare la normativa antitrust europea. E’ accaduto, ad esempio, in materia di aiuti di Stato, e ora tocca all’assessment delle potenziali intese restrittive della concorrenza.
Più precisamente, il Temporary Framework relativo alla cooperazione tra imprese (8.4.2020) intende prevenire gli shortage dei prodotti sanitari essenziali a fronteggiare il COVID-19 (es. medicine ed equipaggiamenti medici). La priorità, dunque, è assicurare che i canali produttivi e distributivi riescano a mantenere il ritmo della domanda crescente.
Il raggiungimento di tale obiettivo può tuttavia richiedere alle imprese forme di collaborazione che potrebbero risultare problematiche sotto il profilo antitrust. Ecco, allora, l’esigenza di una cornice normativa temporanea che abiliti una più stretta cooperazione produttiva, mantenendo al contempo la concorrenzialità del mercato.
LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI AGGREGATE. Il Temporary Framework chiarisce innanzitutto quali forme di cooperazione tra imprese non comportino, in linea generale, preoccupazioni antitrust. Il riferimento va alla cooperazione attuata mediante associazioni di categoria e riguardante scambi di informazioni aggregate. Rientrano in questo ambito le attività che:
- coordinano il trasporto dei materiali;
- contribuiscono a identificare i prodotti medici a rischio di scarsità;
- aggregano informazioni sulla produttività;
- prevedono la domanda negli Stati membri e gli eventuali ‘supply gaps’;
- forniscono alle imprese informazioni sulle lacune produttive, in maniera da poterle colmare.
Queste forme di cooperazione, se rispettano le linee guida della Commissione, non creano problemi antitrust. Un elemento rilevante, ad esempio, è l’assenza di scambi di informazioni sensibili tra imprese: le informazioni circolano in forma aggregata e al solo fine di favorire l’equilibrio di domanda e offerta di prodotti medici essenziali a contrastare l’epidemia.
LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SENSIBILI. La Commissione europea, tuttavia, sa che l’obiettivo di assicurare sufficienti approvvigionamenti medici potrebbe implicare anche la necessità di uno scambio di informazioni diretto tra imprese: ad esempio, la riorganizzazione della produzione della singola impresa, al fine di soddisfare la domanda generale.
Normalmente, tali forme di cooperazione subirebbero uno scrutinio antitrust, ma in questa fase possono invece risultare accettabili a condizione che:
- siano ideate col fine di, e siano necessarie per, aumentare la produzione nel modo più efficiente;
- siano temporanee;
- non eccedano quanto necessario a impedire gli shortage.
In questi casi, le imprese devono documentare – e se richieste rendere disponibili alla Commissione – tutti gli scambi e gli accordi conclusi a tal fine. E’ importante sottolineare, inoltre, che il Temporary Framework esprime un favor per le forme di cooperazione predisposte o coordinate da un’autorità pubblica.
LA AD HOC COMFORT LETTER. Su altro versante, la Commissione – mediante il Direttorato Generale per la concorrenza – fornirà assistenza alle imprese e alle associazioni di categoria in relazione a quelle specifiche iniziative di cooperazione che abbiano una dimensione europea, che debbano essere rapidamente avviate per fronteggiare il Covid-19 e che presentino elementi di incertezza circa la compatibilità con il quadro normativo antitrust europeo. Peraltro, al fine di garantire una maggiore certezza del diritto, la Commissione potrà eccezionalmente fornire assistenza mediante una «ad hoc “comfort” letter».
L’ECCEZIONALITA’ DELLE MISURE. In definitiva, dunque, le misure temporanee predisposte dalla Commissione, più che una fuoriuscita dal sistema antitrust, rappresentano un percorso guidato volto a contemperare l’esigenza di mantenere l’equilibrio concorrenziale dei mercati con quella di assicurare una pronta risposta all’epidemia nel settore più delicato, quello sanitario.
A tal proposito, dunque, la Commissione continuerà a monitorare i mercati rilevanti, con l’intento di evitare il diffondersi di comportamenti opportunistici, volti cioè a violare la normativa antitrust con la ‘scusa’ dell’allarme Covid-19. Le misure temporanee, entrate in vigore l’8 aprile, potranno essere aggiornate dalla Commissione UE e manterranno la loro validità finché non siano ritirate.
© Graziadei Studio Legale
Ulteriori informazioni: link alla Comunicazione della Commissione UE