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Superbonus 110% e altri bonus edilizi: con il D.L. n. 13/2022 il Governo allenta la presa sul divieto di cessione plurima dei crediti di imposta, ma inasprisce i controlli e le sanzioni.
Di Emanuele D'Onorio, Graziadei Studio Legale

18/03/2022

Nel precedente approfondimento del 16 febbraio 2022 erano state descritte le rigide limitazioni introdotte dal Governo con il D.L. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni Ter) in tema di divieto di cessione plurima dei crediti di imposta ed il conseguente effetto “paralizzante” che tale disciplina aveva provocato nel settore edile.



In considerazione di una così significativa ricaduta, pur nella consapevolezza di dover contrastare efficacemente le frodi sui bonus edilizi, il Governo con il D.L. 13/2022 del 25 febbraio 2022 [1], in vigore dal giorno successivo, è nuovamente intervenuto sull’art. 121 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), mantenendo il generale divieto di successiva cessione dei crediti di imposta, “fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari”, “ovvero di imprese di assicurazione” [2].

In termini pratici, quindi, per effetto della modifica introdotta dal D.L. 13/2022 i crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi possono essere ceduti:

  • una sola volta a favore di soggetti diversi da banche, intermediari finanziari e assicurazioni;
  • fino a tre volte se la cessione avviene in favore dei predetti soggetti vigilati.


Oltre tale intervento, di per sé già finalizzato a rendere più controllabile il flusso dei crediti di imposta successivo alla prima cessione, per contrastare le frodi sui bonus edilizi il D.L. 13/2022, con l’inserimento nell’art. 121 del D.L. 34/2020 del nuovo comma 1-quater, ha introdotto due ulteriori misure di “tracciabilità” dei crediti di imposta, che si applicheranno alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° maggio 2022.

In primo luogo, infatti, viene previsto che i crediti derivanti dai bonus edilizi “non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate”. Tale disposizione ha l’obiettivo di evitare che la frammentazione dei crediti d’imposta in importi di valore contenuto possa facilitare le frodi, eludendo i controlli antiriciclaggio.

In secondo luogo, in stretto collegamento con la predetta disposizione, per preservare l’integrità dei crediti il nuovo comma 1-quater dell’art. 121 del D.L. 34/2020 prevede altresì che, sin dalla prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate, quest’ultima attribuisca a ciascun credito di imposta derivante dai bonus edilizi un codice identificativo univoco, da citare nelle comunicazioni per le eventuali successive cessioni.

Il complesso delle misure sopra descritte, rispetto alla originaria normativa dell’art. 121 del D.L. 34/2020, sembra delineare un più razionale ed efficiente sistema di controllo sulle cessioni plurime dei crediti di imposta, superando però il “draconiano” divieto di cessione successivamente introdotto dal D.L. 4/2022 (c.d. “Sostegni Ter”). In particolare, consentendo due ulteriori cessioni in favore di banche, intermediari finanziari ed assicurazioni, la nuova normativa mantiene, almeno in parte, quella “commerciabilità” dei crediti derivanti dai bonus edilizi che nella pratica si è rivelata essenziale per finanziare la realizzazione dei lavori incentivati dai medesimi bonus.

In coerenza con l’obiettivo di contrastare efficacemente le frodi, il suesposto moderato allentamento sul divieto cessione plurima dei crediti di imposta è stato “compensato” dal D.L. 13/2022 con l’introduzione di più dure misure sanzionatorie per i tecnici che rilascino asseverazioni false o reticenti per l’ottenimento dei bonus edilizi.

In particolare, la recente normativa ha introdotto all’art. 119 del D.L. 34/2020 il nuovo comma 13-bis.1, il quale prevede che il tecnico asseverante, che “espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro

La recente normativa, pertanto, inasprisce in modo sensibile l’apparato sanzionatorio in tema di asseverazioni false, con l’obiettivo di disincentivare i tecnici a concorrere nella realizzazione delle frodi. Tale intervento deriva dalla amara constatazione secondo cui la maggior parte delle frodi sui bonus edilizi è stata realizzata tramite asseverazioni false su lavori, per intero o in parte, non eseguiti o non compresi tra le opere oggetto di agevolazione.

Da ultimo, altra significativa misura di controllo sull’esecuzione dei lavori relativi ai bonus edilizi e sulla regolarità delle imprese che li eseguono, è stata introdotta mediante la previsione dell’obbligo di applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro nei cantieri i cui lavori fruiscono delle agevolazioni relative ai bonus edilizi. Tale obbligo è stato introdotto dal D.L. 13/2022, mediante l’inserimento del nuovo comma 43-bis nell’art. 1, della Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2022), al fine di ridurre il fenomeno della proliferazione di imprese edili “improvvisate” per la fruizione dei bonus, garantendo contestualmente un innalzamento della tutela per i lavoratori del settore edilizio.

 

[1] Recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.

 

[2] Questa in dettaglio la modifica apportata alle lettere a) e b) del primo comma dell’art. 121 del D.L. 34/2020: “senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico  delle  leggi  in  materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005, n. 209.

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