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Ofcom Broadcast and on demand bulletin n. 374
“Product placement” televisivo, silenzio commemorativo e “fair treatment” nella messa in onda di una replica

20/03/2019

Il bollettino Ofcom.   
  
Il “Broadcast and On Demand Bulletin” è un report bimensile di Ofcom, riguardante programmi TV, radio e video on demand. Il quadro regolatorio di riferimento è costituito principalmente da: (a) Ofcom Broadcasting Code, cioè il set di regole sui contenuti radiotelevisivi e on demand; (b) Code on the scheduling of television advertising, cioè le disposizioni in tema di spazi pubblicitari; (c) UK Code of broadcast advertising, cioè la disciplina di alcuni aspetti della responsabilità delle emittenti.       

1. Broadcast Standard Case: “Product placement” all’interno di un notiziario       
2. Broadcast Standard Case: silenzio commemorativo del Remembrance Day               
3. Broadcast Standard Case: “offensive language” in fascia protetta        
4. Broadcast Fairness and Privacy Case: repliche televisive e fair treatment



1. Broadcast Standard Case: “Product placement” all’interno di un notiziario       

IL PROBLEMA          

Ofcom ha rilevato la presenza di riferimenti a prodotti, servizi e marchi d’impresa all’interno di due notiziari mandati in onda dall’emittente televisiva locale That’s Manchester in data 8 agosto 2018.

Il primo servizio giornalistico esaminato dall’Authority è un report sullo scarso utilizzo delle piattaforme digitali da parte dell’imprenditoria locale: il notiziario, con la partecipazione di UENI (un’azienda di digital marketing), suggerisce l’implementazione di siti internet e social media per favorire la crescita del business.              



Il secondo servizio racconta invece il viaggio verso il Polo Nord di un equipaggio tutto al femminile, dando particolare risalto ai prodotti liofilizzati Summit to Eat, consumati durante la spedizione. 

In entrambi i casi, Ofcom si concentra sulla presenza, potenzialmente eccessiva e non giustificata dal contesto, di pubblicità indiretta all’interno dei notiziari dell’emittente.  

LA DECISIONE DI OFCOM 

A fronte della posizione espressa dall’emittente That’s Manchester, che ha giustificato la presenza di prodotti e servizi all’interno dei suoi notiziari con una scelta editoriale “news-related” e ha sottolineato l’assenza di contratti di sponsorizzazione, Ofcom ha effettuato una valutazione del product placement in relazione al paragrafo 9.5 del Broadcasting Code.         

Tale paragrafo, in particolare, specifica che nessuna forma di pubblicità indiretta può conferire a prodotti, servizi o marchi d’impresa un indebito rilievo (“undue prominence”); la valutazione dell’Authority deve peraltro tenere in considerazione anche l’eventuale giustificazione editoriale e le modalità concrete con cui il prodotto o servizio è presente nel programma, al fine di bilanciare al meglio la distinzione tra le differenti tipologie di programmi televisivi (“ensure that a distinction is maintained between editorial and advertising”).         

Il riferimento alla “undue prominence”, inoltre, non vieta in senso assoluto la presenza di prodotti o servizi di natura commerciale, ma serve solo a limitare il rilievo che viene loro conferito nell’economia di un programma. Perciò, anche la natura della trasmissione rappresenta un parametro di valutazione: in un notiziario, cioè in un format da cui il pubblico si aspetta un elevato livello di indipendenza, è di particolare importanza allontanare le ingerenze commerciali. 
 
Ciò premesso, Ofcom ritiene che, nel caso in questione, la narrazione portata avanti dall’emittente nel corso dei due notiziari, anche se in principio giustificata dal contesto della rilevanza dei temi trattati, abbia poi finito per allontanarsi eccessivamente dal suo scopo informativo, avvicinandosi a uno scopo commerciale che appare più in linea con l’obiettivo aziendale di UENI e di Summit to Eat  (attrarre nuovi clienti).

In particolare, i riferimenti a offerte promozionali, la presenza in video di portavoce aziendali e le inquadrature su loghi e prodotti hanno conferito ai notiziari un retrogusto commerciale contrario alle previsioni del paragrafo 9.5 del Broadcasting Code.         


2. Broadcast Standard Case: silenzio commemorativo del Remembrance Day   

IL PROBLEMA          

Durante un match calcistico trasmesso nel weekend del Remembrance Day, l’emittente Sky Sports ha parzialmente coperto i due minuti di silenzio del pre-partita con una registrazione ambientale (“a pre-recorded crowd noise sound effect”): una pratica “disrespectful” che ha spinto molti telespettatori a fare reclamo ad Ofcom.                                 

LA DECISIONE DI OFCOM 

Per esprimersi sulla potenziale offensività dell’interruzione del silenzio commemorativo, l’Authority è partita da una lettura del paragrafo 2.3 del Broadcasting Code: “In applying generally accepted standards broadcasters must ensure that material which may cause offence is justified by the context”.    

La giustificazione offerta da Sky Sports ha ricondotto l’effetto sonoro preregistrato non a una scelta, ma a un errore tecnico, peraltro non immediatamente percepito dal team di produzione: si è trattato, insomma, di un malfunzionamento, poi risolto, per il quale l’emittente si è scusata pubblicamente, fornendo una spiegazione attraverso media tradizionali e social media (“a loud and public apology and explanation”).       

In considerazione di ciò, Ofcom, pur ritenendo il fatto potenzialmente offensivo e disrespectful, ha provveduto a contestualizzarlo come previsto dal suddetto paragrafo 2.3. In tal senso, la circostanza dell’errore tecnico, nell’ambito di una trasmissione live e con il successivo pubblico chiarimento da parte dell’emittente, ha spinto l’Authority a considerare risolto il caso.                   


3. Broadcast Standard Case: “offensive language” in fascia protetta        

IL PROBLEMA  
        

Alcuni telespettatori hanno riportato ad Ofcom la presenza di linguaggio offensivo in un match di rugby trasmesso dal canale ITV in fascia pomeridiana: nello specifico, uno scambio di battute tra giocatori ripreso dal live coverage televisivo.  

LA DECISIONE DI OFCOM

La questione rileva nell’ambito del paragrafo 1.14 del Broadcasting Code, per il quale “the most offensive language must not be broadcast before the watershed”, laddove col termine watershed si fa riferimento alla fascia protetta, naturalmente comprensiva del palinsesto pomeridiano.   

Se da un lato la messa in onda del match ha violato tale previsione, dall’altro Ofcom ha tenuto conto della sua natura di evento live e delle pronte scuse offerte al pubblico dal telecronista, considerando così risolto il caso.  


4. Broadcast Fairness and Privacy Case: repliche televisive e fair treatment       

IL PROBLEMA  
        

Channel 5 trasmette un programma dal titolo Can’t Pay? We’ll Take it Away, che riprende veri Ufficiali Giudiziari nelle loro ordinarie attività relative a controversie debitorie. La replica andata in onda il 20 agosto 2017 verte attorno al confronto tra gli Ufficiali Giudiziari, alle prese con un pignoramento presso l’edificio di una spa, e Ms. Danin, la titolare del centro estetico.          
                       
LA POSIZIONE DELLE PARTI        

Secondo la querelante (Ms. Danin) la riproposizione televisiva del programma, a oltre due anni di distanza dalla prima messa in onda (novembre 2014) nonché a debito ampiamente saldato, potrebbe aver fornito al pubblico l’erronea impressione che la sua società versasse ancora in una situazione debitoria (“the programme implied that Ms Danin and her business, Shadi Danin Group, were currently in debt for £20,000, when, in reality, it was settled in full more than two years ago”). Con ciò, la querelante avrebbe pertanto subito un “unjust or unfair treatment”.          
           
Di avviso opposto Channel 5, che avrebbe offerto, nell’ambito di un programma di interesse pubblico, una visione il più possibile fair di Ms Danin (“a hardworking, honourable businesswoman who ha been mistaken about her liability to pay legal costs and who had taken immediate steps to arrange to settle the debt”).           

Inoltre, a parere dell’emittente, rileva in particolare il collocamento del programma nel palinsesto giornaliero: la riproposizione dell’episodio con protagonista la querelante, infatti, non è andato in onda nel “prime time”. Tale elemento risulterebbe già sufficiente a lasciar cogliere allo spettatore la natura di replica della trasmissione, con ciò elidendo sul nascere i motivi del reclamo.   
                       
LA DECISIONE DI OFCOM 

In tema di fair treatment televisivo, Ofcom considera le disposizioni della Sezione 7 del Broadcasting Code, e in particolare il paragrafo 7.9; esso, infatti, contiene alcune practice che le emittenti sono tenute a seguire nel mettere in onda un “factual programme” che esamini eventi del passato, come nel caso preso in considerazione.         

In tal senso, l’Authority concentra la propria attenzione sugli accorgimenti presi da Channel 5 per impedire che la replica televisiva ingenerasse nel pubblico l’errata idea che la querelante risultasse ancora debitrice della somma indicata.           

In prima battuta, Ofcom osserva che l’emittente, nella replica dell’agosto 2017, ha riproposto le medesime didascalie mandate in onda nel novembre 2014 (“Spa owner Ms Danin is up to date with her repayment plan”, “She is taking further legal action to recoup her losses”). Ciò ha impedito una corretta ricontestualizzazione temporale dell’accaduto e, quindi, il disinnesco del potenziale equivoco sulla attuale situazione debitoria della querelante.          

D’altro canto, però, i molteplici riferimenti cronologici fatti durante la trasmissione, sebbene presuppongano l’abilità del pubblico nel mettere insieme i tasselli, sembrano capaci di offrire allo spettatore del 2017 un chiaro riferimento al fatto che la situazione debitoria della querelante sia un evento del passato.           

Sulla base di quest’ultimo ragionamento Ofcom, pur cogliendo l’opportunità per ricordare ai broadcaster i fairness risks insiti nelle repliche televisive, non ha accolto il ricorso di Ms Danin.


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