Documento senza titolo
Trasparenza societaria: in consultazione le modifiche al Regolamento Emittenti CONSOB
Il punto sulla proposta di attuazione dell’informativa aggiuntiva di cui all’art. 120, c. 4-bis, TUF

01/07/2019

A seguito dell’introduzione nel TUF dell’obbligo di informativa aggiuntiva rispetto a quella in materia di assetti proprietari (art. 120, comma 4-bis), Consob ha lanciato una consultazione pubblica, in scadenza il 17 luglio 2019, volta a raccogliere opinioni sulle proposte regolamentari in merito.  

Innanzitutto, è bene premettere che l’obiettivo della normativa primaria appena citata è quello di conferire maggiore trasparenza ad eventuali tentativi di scalata ad emittenti quotati italiani.  A tal fine, si istituisce il citato obbligo di informativa aggiuntiva in capo ai soggetti che acquistino partecipazioni pari o superiori alle soglie del 10%, 20% e 25% del capitale di emittenti quotati.             
               
Specificamente, tale obbligo consiste in una dichiarazione circa gli obiettivi che l’acquirente intende perseguire nei sei mesi successivi all’acquisizione stessa, con un’indicazione tassativa dei seguenti elementi: “a) i modi di finanziamento dell’acquisizione; b) se agisce solo o in concerto; c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell’emittente o comunque esercitare un’influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; e) se intende proporre l’integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell’emittente”.



Una trasparenza, dunque, quella richiesta all’acquirente, che nelle intenzioni del Legislatore dovrebbe andare a rassicurare il pubblico e ad accrescere il livello di informazione in un contesto di mercato che si connota invece per volatilità e asimmetrie.

La normativa, tuttavia, prevede delle eccezioni all’obbligo di dichiarazione delle intenzioni, ed è appunto qui che entra in gioco Consob, cui è attribuito il compito di individuare con regolamento i casi di esenzione, sulla base “delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni”.  

La delega regolamentare ha trovato sbocco nel nuovo art. 122 ter del Regolamento Emittenti, rubricato “Esenzioni dall’obbligo di dichiarazione delle intenzioni”.



Una rapida valutazione dei singoli casi di esenzione contemplati da Consob consente di affermare che essi riguardano talune fattispecie che rappresentano la conseguenza logica di obblighi informativi già previsti altrove, oppure attengono a ragioni di opportunità e di economia di gestione delle comunicazioni, al fine di evitare inutili e dispendiose duplicazioni.            

Ecco di seguito tutti i casi previsti dalla proposta regolatoria.     

ESENZIONI PREVISTE IN MATERIA DI OPA OBBLIGATORIE. In primo luogo, Consob propone un’esenzione dall’obbligo di dichiarare le intenzioni che viaggia in parallelo rispetto ad alcuni casi di esenzione previsti in materia di OPA obbligatorie. Si tratta di un gruppo di esenzioni accomunate dal fatto che la scalata societaria non desta preoccupazioni, in quanto non è in grado di determinare una modifica degli assetti di controllo della società, oppure non dipende dalla volontà del soggetto acquirente.       
               
Rientrano nel primo gruppo gli acquisti di partecipazioni in società con controllo solitario di diritto – laddove il termine ‘solitario’ riferisce l’esenzione ai soli casi in cui un singolo azionista abbia più del 50% dei diritti di voto, e non anche ai casi in cui il controllo sia esercitato mediante un patto parasociale – e gli acquisti di partecipazioni infragruppo. In entrambi i casi, infatti, vuoi perché esiste già un soggetto controllante diverso da quello che tenta la scalata, vuoi perché il passaggio di azioni di una determinata società avviene tra altre società sottoposte a un medesimo controllo, non si verifica la possibilità che l’acquisto di azioni determini un’influenza sul controllo societario.                

Rientrano invece nel secondo gruppo il superamento di soglie determinato dall’esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti e l’acquisto conseguente a successione, limitato alla sola successione mortis causa: in questi due casi, il passaggio azionario avviene per ragioni non legate alla volontà del soggetto acquirente.                    

ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SU ASSETTI PROPRIETARI. L’art. 119-bis del Regolamento Emittenti prevede alcuni casi di esenzione dall’obbligo di effettuare la comunicazione in materia di assetti proprietari, e tali casi hanno trovato conferma anche nell’esenzione dall’obbligo di informativa aggiuntiva.
Come chiarito da Consob, si tratta di situazioni in cui “l’acquisto della partecipazione avviene per motivi pre-individuati e nell’ambito di chiare limitazioni”, tali da non implicare la necessità di un’apposita e ulteriore comunicazione.

In particolare, il riferimento è all’acquisto di azioni finalizzato: alla stabilizzazione in conformità all’art. 5 del Reg. UE n. 596/2014; alla prestazione del servizio di custodia di azioni; alla “compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto le predette azioni entro il ciclo di negoziazione e alle controparti centrali per le azioni oggetto delle operazioni da esse garantite e sottoposte a procedure esecutive, nei limiti temporali richiesti per il completamento di dette procedure”.           

ESENZIONI IN CASO DI SUPERAMENTO PASSIVO DELLE SOGLIE RILEVANTI. Nel caso in cui il superamento delle soglie di capitale sociale pari al 10%, 20% e 25% abbia natura passiva, cioè sia dovuto a modifiche relative al capitale sociale, come la riduzione, o al numero di diritti di voto, Consob ritiene superflua un’apposita dichiarazione di intenti, anche per ragioni di economia informativa, in considerazione del fatto che il soggetto interessato è comunque obbligato a notificare la partecipazione rilevante.                   

ESENZIONI IN CASO DI ACQUISTI EFFETTUATI NELL’AMBITO DI UN’OPA O DI UN’OPSC GIA’ COMUNICATA AL MERCATO. Anche nelle Offerte Pubbliche di Acquisto e nelle Offerte Pubbliche di Scambio, la necessaria comunicazione dell’operazione al mercato finisce per assorbire la dichiarazione aggiuntiva.       

ESENZIONI IN CASO DI ACQUISTI EFFETTUATI DA GESTORI DI FONDI. Il particolare ruolo ‘finanziario’ dei fondi di gestione del risparmio collettivo, che generalmente finalizzano l’acquisto delle azioni non al conseguimento di una posizione di controllo, ma al miglioramento della value proposition in favore dei propri clienti investitori, giustifica secondo Consob un’esenzione dall’obbligo di cui si discute.         

Nel documento proposto in consultazione, infine, Consob riporta anche i dati della propria analisi di impatto della regolamentazione sulle esenzioni, dalla quale emerge in particolare un dato quantitativo relativo alle soglie rilevanti: nell’ambito delle 49 dichiarazioni presentate dal novembre 2017, infatti, gli investitori professionali hanno primariamente raggiunto la soglia del 10%, mentre le altre tipologie di investitori le soglie del 20% e del 25%.


© Graziadei Studio Legale 


Ulteriori informazioni: testo modifiche regolamentari in consultazione scaricabile in pdf, link al sito Consob 

Disclaimer & Privacy
P.IVA 07340781009