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Graziadei Studio Legale segnala un’importante sentenza del Tribunale di Catania in tema di derivati


03/08/2020

Con la sentenza n. 2343/2020 dell’8.07.2020 il Tribunale di Catania ha respinto le domande in tema di derivati, proposte contro una primaria Banca italiana, difesa da Graziadei Studio Legale con i Partners Gianfranco Graziadei e Francesco Trotta e l’Associato Massimo Di Rito.

In tale controversia il contratto di Interest Rate Swap, stipulato nel regime Post-Mifid a copertura delle oscillazioni dei tassi di interesse applicati ad un finanziamento a tasso variabile, era oggetto di doglianze da parte della società attrice, la quale lamentava l’asserita carenza informativa e la mancanza di causa concreta del derivato.

La sentenza, a seguito della concreta e specifica valutazione del caso, sia sotto l’aspetto relativo alla documentazione contrattuale che in merito alla concreta finalità di copertura dall’oscillazione dei tassi di interesse variabili del debito sottostante assolta dall’operazione in strumenti finanziari derivati, ha concluso per il rigetto integrale delle domande avversarie di nullità, annullamento e risoluzione del contratto derivato.



Si tratta di una pronuncia condivisibile sul piano del metodo, perché il Giudice ha provveduto ad un esame dettagliato di ogni aspetto della controversia, senza limitarsi al richiamo a soluzioni generiche e standardizzate, che caratterizza alcuni recenti provvedimenti.

Pertanto, con un esame condotto sul caso specifico, attraverso un approccio concreto, e previa verifica della qualità delle parti, la sentenza ha affermato che “contrariamente nel caso di specie, si deve ritenere che la società attrice sia stata resa edotta del rischio che andava assumendo. La società attrice si è esposta ad una operazione in strumenti derivati Irs avendo la compiuta consapevolezza dell’elevato rischio assunto; rischio che avrebbe potuto in concreto misurare preventivamente, data l’accertata qualifica di operatore professionale e la pregressa esperienza in materia di derivati, attraverso la possibilità di una agevole ricostruzione del valore del mark to market (confermata dalla CTU),



rinvenendo i dati essenziali per il calcolo nel contratto IRS oggetto di contestazione e nel contratto quadro”.

Quanto alla pretesa violazione degli obblighi informativi, la sentenza ha in primo luogo osservato che la società attrice possedeva le caratteristiche per essere considerata cliente professionale di diritto come tale soggetta alla disciplina contenuta nel Regolamento Consob n. 16190 del 2007.

Essa ha poi fatto un significativo richiamo alla giurisprudenza tradizionale della Cassazione in tema di nullità evidenziando che:
In ogni caso, la violazione delle norme legali o regolamentari che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria non può comportare la nullità del contratto.
Il TUF contiene una dettagliata elencazione delle violazioni sanzionate con la nullità del contratto, tra le quali non rientra la violazione delle norme che disciplinano il comportamento che gli intermediari devono tenere nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori (art. 21 TUF).
L’inosservanza di una o più previsioni contenute nell’art. 21 TUF non comporta la nullità del contratto ma, se fondata, la diversa conseguenza della responsabilità dell’intermediario per inadempimento di un obbligo di condotta assimilabile a responsabilità contrattuale o precontrattuale.
Tale interpretazione trova, del resto, chiaro sostegno nella giurisprudenza maggioritaria sia di merito che di legittimità (SS.UU. Cassazione, n. 26724 e 26725 del 2007), e una chiusura logica, nella previsione del successivo art. 23 c.6 TUF che stabilisce che, nei giudizi di risarcimento danni cagionati dal cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere di dimostrare di avere agito con la specifica diligenza richiesta, rendendo evidente la scelta legislativa di collegare la norma che disciplina i criteri di condotta dell’intermediario al rimedio della risoluzione del contratto, con conseguente onere della prova della diligenza gravante su detto soggetto
”.

La sentenza rigetta anche la domanda di risoluzione del contratto per mancato rispetto degli obblighi informativi, affermando che “a fronte di generiche affermazioni di parte attrice, parte convenuta ha dimostrato di avere assolto agli obblighi informativi (attivi e passivi) imposti ex art 21 TUF agli intermediari finanziari a tutela dei clienti, proponendo un prodotto adeguato al profilo della cliente e verificando che il cliente avesse il livello di esperienza e conoscenza in materia di operazioni in strumenti finanziari necessario per comprendere i rischi che lo strumento finanziario comportava, come risulta dai documenti versati in atti dalla convenuta la cui sottoscrizione non è stata mai contestata dalla attrice e dalla non modesta entità del mutuo, elementi che fanno ritenere che la società fosse consapevole della natura dei contratti sottoscritti”.

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